ott 112010
 

Riprendo dal sito di Luca De Biase un interessante articolo sulla Legge Fondamentale della Scienza e della Tecnologia scritta dal governo giapponese nel 1995 e, come riporta De Biase:  è fatta di 19 articoli ed è scritta in 4 pagine; è motivata dalla convinzione che lo sviluppo discende dalla ricerca; tra i suoi principi la ricerca è per lo sviluppo sostenibile dell’umanità; prevede la necessità di un impegno bilanciato per le scienze naturali e umanistiche; lo Stato si impegna a promuovere la scienza; il Governo fornisce un resoconto annuale al Parlmento sui risuktati ottenuti in quadro che invita al miglioramento continuo. Di seguito una veloce traduzione dalla versione inglese  non ufficiale presente sul sito del governo giapponese.

Articolo 1

L’obiettivo di questa legge è quello di raggiungere uno standard più elevato nella scienza e  tecnologia (di seguito “S & T”), di contribuire allo sviluppo dell’economia e della società in Giappone e di migliorare il benessere della nazione, così come contribuire al progresso della S & T nel mondo e nello sviluppo sostenibile della società umana, attraverso la prescrizione dei requisiti di politica di base per la promozione di S & T e sistematicamente la promozione di politiche per la progressi di S & T.

Articolo 2

1 S & T è promosso in armonia con la vita umana, la società e la natura con il riconoscimento che la creatività di ricercatori e tecnici (in seguito denominati “I ricercatori”) possa essere completamente sviluppata, in considerazione del fatto che S & T fornisce la base per il futuro sviluppo del Giappone e della società umana e che l’accumulo di conoscenze sulla S & T è l’attività intellettuale comune a tutta l’umanità.

2  Nella promozione di S & T, devono essere considerati come obbiettivi il miglioramento di una bilanciata capacità di ricerca e sviluppo (in seguito denominato “R & D”) in vari settori, lo sviluppo armonioso tra ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo e la cooperazione organica di istituti di ricerca nazionali, università (comprese le scuole di specializzazione in questa legge.) ed ecc. settore privato , e in considerazione del fatto che la connessione reciproca tra scienze naturali e scienze umane è essenziale per il progresso della S & T, occorre prestare attenzione allo sviluppo equilibrato di entrambi .

Articolo 3

La nazione è responsabile della formulazione e dell’attuazione delle politiche globali per quanto riguarda la promozione di S & T.

Articolo 4

I governi locali sono responsabili della formulazione e dell’attuazione delle politiche per quanto riguarda la promozione di S & T corrispondenti alle politiche nazionali e politiche delle proprie iniziative in base alle caratteristiche della loro giurisdizione.

Articolo 5

Per ciò che riguarda la promozione di S & T nella formulazione e nell’attuazione delle politiche, la nazione e le autonomie locali devono prestare attenzione alla importanza del loro ruolo nella promozione della ricerca di base considerado che la ricerca di base possiede le seguenti caratteristiche:

(I) può realizzare scoperte spiegazione di nuovi fenomeni e rendere possibile la creazione delle nuove tecnologie;

(Ii) le previsioni deii risultati all’inizio della ricerca sono difficile, e

(Iii) i risultati non sono necessariamente collegati direttamente alle applicazioni pratiche.

Articolo 6

Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche relative alle università e Inter-Istituti universitari di ricerca (di seguito “Università”), per quanto riguarda la promozione di S & T, i governi locali e nazionali devono fare uno sforzo per attivare la ricerca nelle università, rispettare l’autonomia dei ricercatori e considerare le caratteristiche di ricerca nelle università.

Articolo 7

Il Governo adotta le opportune misure legislative, fiscali, finanziarie e di altro tipo necessarie per implementare le necessarie politiche riguardo la promozione di S & T.

Articolo 8

Il Governo presenta annualmente una relazione sulle misure politiche attuate in materia di promozione di S & T per la Dieta Nazionale.

Articolo 9

1 Il Governo predispone un piano di base per la promozione di S & T (in seguito denominato “Piano di base”) al fine di attuare in modo completo e sistematico le politiche   di promozione di S & T.

2 Il Piano di base prevede:

(I) piani completi per la promozione della R & S (il termine “R & D” significa di base, applicata e di sviluppo ricerche e include lo sviluppo della tecnologia in questa legge.);

(Ii) Le politiche adottate modo esauriente e sistematico da parte del governo per quanto riguarda l’installazione di impianti di R & S e attrezzature (di seguito denominati “Servizi”), la promozione di informazioni R & S intensa attività e il mantenimento del necessario ambiente per la promozione della R & S e

(Iii) Altre questioni necessaria per la promozione di S & T.

3 Il governo si consulta con il Consiglio per la politica scientifica e tecnologica relativa al piano di base prima formulazione.

4 Il governo esamina i progressi e gli effetti di S & T, esamina il piano di base e lo rivede se necessario.

5 Il Governo nel formulare il piano di base ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra lo modifica in conformità al punto precedente e ne pubblica la sintesi.

6 Al fine di garantire i fondi necessari per l’attuazione del piano di base, per ogni anno fiscale il Governo adotta le misure necessarie per la sua corretta attuazione, come anche destina il fondo necessario nel bilancio entro i limiti della situazione finanziaria nazionale.

Articolo 10

La nazione dovrebbe attuare le misure politiche necessarie per la promozione equilibrata dei vari livelli di R & S in campo globale, nonché assumere le misure necessarie per la pianificazione e l’attuazione delle attività di R & S nei settori specifici della S & T in cui la nazione ritiene importante l’ulteriore promozione.

Articolo 11

1 La nazione deve attuare le misure politiche necessarie per migliorare l’istruzione e la ricerca nelle scuole di specializzazione, per proteggere e formare ricercatori e migliorare la loro qualità, al fine di promuovere la R & D corrispondente al progresso della S & T.

2 La nazione dovrebbe attuare le misure politiche necessarie per migliorare le condizioni professionali occupazionali dei ricercatori in modo che le loro posizioni siano attrattive e commisurate alla loro importanza.

3 In considerazione del fatto che il sostegno al personale addetto alla R & S è essenzialie per la promozione regolare di R & S, la nazione dovrebbe attuare politiche con misure corrispondenti ai due punti precedenti al fine di garantire e di formare detto personle e di migliorare la qualità del servizio con le loro condizioni di lavoro.

Articolo 12

1 La nazione dovrebbe attuare le misure politiche necessarie per migliorare le strutture di ricerca degli istituti di R & D (il termine “istituzioni di R & D” è definita come istituti di ricerca e delle istituzioni nazionali per la R & S nelle università, settore privato e così via in questa legge) al fine di promuovere la R & S, corrispondente ai progressi di S & T.

2 La nazione dovrebbe attuare le misure politiche necessarie per sostenere l’aggiornamento delle funzioni di R & S, quali la fornitura di materiali di ricerca senza problemi, al fine di promuovere la R & S in modo efficace.

Articolo 13

La nazione deve adottare politiche necessarie per promuovere attività di informazione ad alta intensità di R & S, come l’avanzamento della elaborazione delle informazioni in S & T, il mantenimento di basi di dati su S & T e la costruzione di reti di informazione tra le istituzioni di R & S al fine di promuovere la R & S in modo efficace.

Articolo 14

La nazione dove attuare le misure politiche necessarie per la promozione della R & S per intensificare i diversi scambi, quali quelli di ricercatori, venture di R & S delle istituzioni di R & S e l’uso comune delle strutture di istituti di R & S, in considerazione del fatto che promuovere tale fusione tra ricercatori e di conoscenze attraverso gli scambi tra istituti di R & S  è la fonte di nuovi progressi della R & S, e che tale scambio è essenziale per un’efficace promozione della R & S.

Articolo 15

La nazione dove attuare le misure politiche necessarie per utilizzare i fondi di R & S effettivamente corrispondenti al progresso della R & S al fine di promuovere la R & S senza intoppi.

Articolo 16

La nazione dove attuare le misure politiche necessarie a diffondere i risultati di R & S, come la pubblicazione dei risultati e la fornitura di informazioni sulla R & S e misure volte a promuovere adeguate applicazioni pratiche di loro.

Articolo 17

In considerazione della importanza del ruolo svolto dal settore privato in attività di S & T in Giappone, la nazione dove attuare le misure politiche necessarie per promuovere il settore privato nella R & S, incoraggiando le iniziative di questo settore.

Articolo 18

La nazione dove attuare le misure politiche necessarie per promuovere gli scambi internazionale così come lo scambio internazionale di ricercatori, internazionali congiunte di R & S e la distribuzione internazionale di informazioni su S & T, al fine di svolgere un ruolo attivo nella società internazionale, nonché di contribuire a ulteriori progressi nel settore S & T in Giappone.

Articolo 19

La nazione dove attuare le misure politiche necessarie per promuovere l’apprendimento di S & T nella scuola e attraverso l’educazione sociale, di illuminare il popolo di S & T e di diffondere la conoscenza su S & T, in modo che tutti i giapponesi compresi i giovani possono approfondire la loro conoscenza e interesse per S & T in ogni occasione.

Disposizione addizionale: la presente legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione.

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